Novità Importanti sul Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0
Dopo mesi di attesa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si appresta a pubblicare il decreto attuativo del credito d’imposta Transizione 5.0.
Il decreto risponde a molte delle domande poste negli ultimi mesi da imprese e operatori del settore.
Ecco gli elementi più importanti:
- Definizione di struttura produttiva, processo produttivo e impresa di nuova costituzione: il decreto definisce alcuni concetti importanti al fine di verificare la possibilità di accesso al beneficio fiscale.
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- Gli aspetti temporali: saranno ammissibili i progetti avviati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. L’avvio è la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni. La data di ultimazione degli investimenti è determinata in modi diversi a seconda che si tratti dei beni strumentali (allegato A e B), dei beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e della formazione. Altra data importante è il 28 febbraio 2026, termine ultimo per fornire la certificazione ex post.
- Ridefinizione degli investimenti esclusi: rispetto al decreto dello scorso marzo vengono introdotte alcune eccezioni ai motivi di esclusione degli investimenti dovute alla necessità di rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).
- Chiarimenti riguardanti i beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare le spese ammissibili (spese per moduli fotovoltaici, sistemi di stoccaggio, servizi ausiliari e trasformatori); il dimensionamento massimo dell’impianto che non potrà eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione (variabile da 780 €/kWe a 2.970 €/kWe a seconda della taglia e del tipo di fonte rinnovabile) e di stoccaggio 900 €/kWh.
- Formazione: definiti la durata minima dell’attività di formazione (12 ore) e l’elenco delle tematiche ammesse per la formazione su transizione energetica e digitale.
- Riduzione dei consumi energetici: si tratta del punto più delicato del nuovo decreto. Il risparmio viene calcolato confrontando la stima dei consumi energetici a regime con i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento. Nel caso in cui il progetto di investimento abbia per oggetto più processi produttivi il risparmio va calcolato sulla struttura produttiva. Qualora non si disponesse di dati energetici registrati, il calcolo verrà effettuato sulla base di una stima. Chiarimenti anche riguardo alla modalità di determinazione dello scenario controfattuale per le imprese di nuova costituzione o quello che hanno variato sostanzialmente i prodotti o i servizi nei sei mesi dalla data di avvio dell’investimento.
- Prenotazione delle risorse e l’ottenimento del credito d’imposta: chiariti gli aspetti procedurali per la prenotazione del credito d’imposta e la successiva fruizione.
- Allargamento della platea dei soggetti abilitati a rilasciare la certificazione del risparmio energetico: oltre a EGE ed ESCO saranno abilitati gli organismi di valutazione della conformità accreditati secondo alcuni standard UNI EN ISO e gli ingegneri iscritti nelle sezioni A degli Albi professionali in possesso di alcuni diplomi di laurea tra cui ingegneria industriale, elettrica, elettronica dell’automazione, meccanica e chimica.
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La data di apertura della fase di prenotazione dei fondi verrà stabilita con un prossimo provvedimento da emanare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo.
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