Dal 1 settembre 2020 sarà possibile richiedere il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese nel corso del 2020 sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato. Vediamo quali sono le principali novità introdotte per il 2020 in seguito all’emergenza Covid-19:
- posticipazione del periodo di invio delle istanze da marzo a settembre;
- calcolo del contributo sul costo totale non più sul costo incrementale rispetto all’anno precedente;
- possibilità di presentare istanza anche per le imprese che nell’anno precedente alla presentazione della domanda non hanno sostenuto costi pubblicitari;
- determinazione del credito d’imposta nella misura del 50%;
- possibilità di inserire anche i costi sostenuti per pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
in sintesi:
BENEFICIARI:
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali.
AGEVOLAZIONE.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso del 2020. Viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con F24.
SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari sostenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 su:
- giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line purché iscritti presso il competente Tribunale e dotati della figura del Direttore Responsabile
- emittenti radio-televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo e sponsorizzazioni sportive. Sono inoltre escluse le spese sostenute per grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online e banner pubblicitari su portali online.
TERMINI TEMPORALI:
Sarà possibile presentare domanda di prenotazione dal 1 al 30 settembre 2020.