Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riparte con alcune sostanziali modifiche introdotte dall’articolo 3-bis inserito nel decreto legge 59/19 durante la conversione in legge

In sintesi:

BENEFICIARI:

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su giornali, quotidiani e periodici nazionali e locali, anche on line, e su emittenti televisive e radiofoniche locali; il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nel periodo di esercizio precedente, sugli stessi mezzi di informazione. Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero.

AGEVOLAZIONE:

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24

SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti gli investimenti sostenuti dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019

 

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Sono inoltre escluse dalla valorizzazione tutte le spese per le quali non è possibile un raffronto con il periodo d’imposta precedente

Per verificare l’ammissibilità degli investimenti, contatta il Ns Staff