Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riparte con alcune sostanziali modifiche introdotte dall’articolo 3-bis inserito nel decreto legge 59/19 durante la conversione in legge
In sintesi:
BENEFICIARI:
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su giornali, quotidiani e periodici nazionali e locali, anche on line, e su emittenti televisive e radiofoniche locali; il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nel periodo di esercizio precedente, sugli stessi mezzi di informazione. Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero.
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24
SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti gli investimenti sostenuti dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019
- giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line purché iscritti presso il competente Tribunale e dotati della figura del Direttore Responsabile
- emittenti televisive e radiofoniche locali, purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Sono inoltre escluse dalla valorizzazione tutte le spese per le quali non è possibile un raffronto con il periodo d’imposta precedente
Per verificare l’ammissibilità degli investimenti, contatta il Ns Staff