OBIETTIVI
La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze dei propri dipendenti nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
BENEFICIARI
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano e dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
PROGETTI FINANZIABILI
Le attività di formazione previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Applicate nei seguenti ambiti:
- vendite e marketing;
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione.
Visualizza in dettaglio gli ambiti.
SPESE AMMISSIBILI
- Spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- spese relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (es. spese viaggio, strumenti, attrezzature, ecc.) escluse le spese di alloggio;
- costi dei servizi di consulenza inerenti alla formazione.
Partecipanti alle attività di formazione: Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per le ore in formazione, anche on the job, del personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
Docente:
- Interno all’impresa: sono ammissibile al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente. Il costo di docenza non può superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
- Esterno all’impresa: in caso di attività erogate da docenti/società esterne all’Impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’Impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università;
- soggetti accreditati presso Fondi Interprofessionali;
- soggetti in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.
Fase avvio attività formative:
- Predisposizione registri formativi, sottoscritti congiuntamente da discenti e docenti;
- Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Fase monitoraggio / rendicontazione attività formative:
- Rilascio a ciascun dipendente dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative resa dal Legale Rappresentante;
- redazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte predisposta dal Docente o dal Responsabile Aziendale delle attività formative;
- certificazione della documentazione contabile a cura di un Revisore Contabile.
AGEVOLAZIONE
- Micro e piccole imprese: credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili fino a € 300.000 annui;
- Medie imprese: credito d’imposta pari al 40% delle spese ammissibili fino a € 250.000 annui;
- Grandi: credito d’imposta pari al 30% delle spese ammissibili fino a € 250.000 annui.
Il costo, relativo ai destinatari della formazione che rientrano nell’elenco delle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati definito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, è agevolato al 60%.
Si ritiene un lavoratore svantaggiato colui che soddisfa una delle seguenti condizioni:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- avere o aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenente a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Si ritiene un lavoratore molto svantaggiato colui che rientra in una delle seguenti categorie:
- è privo dal almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenente a una delle categorie da 2) a 7) del lavoratore svantaggiato citate nel precedente elenco.
Scarica il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 per visualizzare tutte le categorie in dettaglio.
Scarica il decreto con l’elenco dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 2021.
In ogni caso, è esclusa dal beneficio l’attività di formazione obbligatoria (es. in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro).