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Credito d'imposta Archivi - Pellegrino Consulting Services

Webinar – Piano Transizione 5.0

By Eventi

A quattro mesi dalla promulgazione del Decreto-Legge 19 del 2 marzo 2024, è stata diffusa quella che sembra essere la versione definitiva del Decreto attuativo, ora in fase di esame presso la Corte dei Conti.

Questa versione presenta alcune novità rispetto alla bozza di giugno. Per chiarire queste differenze e approfondire il tema del Piano Transizione 5.0, abbiamo ritenuto opportuno organizzare un webinar. Durante l’evento verranno esaminati gli aspetti del decreto che possono essere supportati dall’esperienza dei nostri esperti in finanza agevolata.

Il webinar gratuito si terrà giovedi 11 luglio 2024 ore 14:30 faremo chiarezza in un periodo particolarmente delicato e incerto per imprenditori e professionisti.

Il webinar si terrà Online su Microsoft Teams. Per partecipare è necessario compilare il seguente form.





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    Piano Transizione 5.0

    By Articoli

    A distanza di quattro mesi dal Decreto-Legge 19 del 2 marzo 2024 è stata diffusa quella che sembrerebbe essere la versione definitiva del Decreto attuativo che sarà vagliato dalla Corte dei conti.

    In questa versione sono presenti delle novità rispetto alla bozza di giugno (Per leggere l’articolo clicca qui), vediamo insieme le principali novità.

    DNSH

    È stata attenuata la disciplina “Do No Significant Harm” (DNSH), che mira a garantire che gli investimenti non danneggino significativamente l’ambiente. La versione finale del decreto introduce deroghe specifiche che rendono questo criterio meno stringente per alcuni settori industriali.

    Questo significa che più progetti potranno beneficiare dei finanziamenti, pur non rispettano completamente i criteri DNSH, purché apportino significativi benefici ambientali complessivi. Questa modifica è pensata per bilanciare l’urgenza della transizione ecologica con la necessità di sostenere la competitività delle imprese italiane.

    Anche gli impianti per la produzione di energia termica tra gli investimenti trainati

    Il decreto amplia il ventaglio delle fonti rinnovabili ammissibili.

    Oltre ai gruppi di generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, la nuova bozza del decreto del Piano Transizione 5.0, che sembrerebbe essere la versione definitiva, include i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

    Inoltre, il nuovo decreto inserisce gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata o certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile.

    Ridefinizione dell’elenco dei Certificatori

    Oltre agli enti accreditati (EGE ed ESCo) la bozza precedente prevedeva che le certificazioni del risparmio energetico potessero essere redatte da ingegneri in possesso di alcuni diplomi di laurea e da Organismi Di Valutazione Della Conformità Accreditati secondo alcuni standard UNI EN ISO.

    Nella nuova versione del Piano Transizione 5.0 vengono esclusi gli Organismi Di Valutazione ed ampliata la platea a tutti gli ingegneri iscritti alla sezione A degli albi professionali con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

    Le altre novità

    • Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: nella prima versione del decreto veniva richiesto di allacciare l’impianto alla rete elettrica, nella nuova versione dovrà essere messo in funzione entro un anno;
    • Data di completamento del progetto di investimento: i programmi di formazione saranno considerati conclusi alla data del sostenimento dell’esame finale e non più alla data del rilascio dell’attestazione;
    • Controlli: tutti i controlli sono demandati al GSE.

    Ti piacerebbe avere maggiori informazioni sul decreto attuativo del piano Transizione 5.0? Parla con uno dei nostri consulenti oggi stesso. Contattaci

    Decreto Attuativo Piano Transizione 5.0

    By Articoli

    Novità Importanti sul Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0

    Dopo mesi di attesa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si appresta a pubblicare il decreto attuativo del credito d’imposta Transizione 5.0.

    Il decreto risponde a molte delle domande poste negli ultimi mesi da imprese e operatori del settore.

    Ecco gli elementi più importanti:

    • Definizione di struttura produttiva, processo produttivo e impresa di nuova costituzione: il decreto definisce alcuni concetti importanti al fine di verificare la possibilità di accesso al beneficio fiscale.
    • Gli aspetti temporali: saranno ammissibili i progetti avviati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. L’avvio è la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni. La data di ultimazione degli investimenti è determinata in modi diversi a seconda che si tratti dei beni strumentali (allegato A e B), dei beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e della formazione. Altra data importante è il 28 febbraio 2026, termine ultimo per fornire la certificazione ex post.
    • Ridefinizione degli investimenti esclusi: rispetto al decreto dello scorso marzo vengono introdotte alcune eccezioni ai motivi di esclusione degli investimenti dovute alla necessità di rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).
    • Chiarimenti riguardanti i beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare le spese ammissibili (spese per moduli fotovoltaici, sistemi di stoccaggio, servizi ausiliari e trasformatori); il dimensionamento massimo dell’impianto che non potrà eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione (variabile da 780 €/kWe a 2.970 €/kWe a seconda della taglia e del tipo di fonte rinnovabile) e di stoccaggio 900 €/kWh.
    • Formazione: definiti la durata minima dell’attività di formazione (12 ore) e l’elenco delle tematiche ammesse per la formazione su transizione energetica e digitale.
    • Riduzione dei consumi energetici: si tratta del punto più delicato del nuovo decreto. Il risparmio viene calcolato confrontando la stima dei consumi energetici a regime con i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento. Nel caso in cui il progetto di investimento abbia per oggetto più processi produttivi il risparmio va calcolato sulla struttura produttiva. Qualora non si disponesse di dati energetici registrati, il calcolo verrà effettuato sulla base di una stima. Chiarimenti anche riguardo alla modalità di determinazione dello scenario controfattuale per le imprese di nuova costituzione o quello che hanno variato sostanzialmente i prodotti o i servizi nei sei mesi dalla data di avvio dell’investimento.
    • Prenotazione delle risorse e l’ottenimento del credito d’imposta: chiariti gli aspetti procedurali per la prenotazione del credito d’imposta e la successiva fruizione.
    • Allargamento della platea dei soggetti abilitati a rilasciare la certificazione del risparmio energetico: oltre a EGE ed ESCO saranno abilitati gli organismi di valutazione della conformità accreditati secondo alcuni standard UNI EN ISO e gli ingegneri iscritti nelle sezioni A degli Albi professionali in possesso di alcuni diplomi di laurea tra cui ingegneria industriale, elettrica, elettronica dell’automazione, meccanica e chimica.

    La data di apertura della fase di prenotazione dei fondi verrà stabilita con un prossimo provvedimento da emanare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo.

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      immagine di camera hotel

      Credito d’imposta: le agevolazioni per le strutture ricettive turistico- alberghiere, termali e all’aria aperta

      By Bandi

      Il Ministero del Turismo ha definito le caratteristiche del credito d’imposta per alberghi, stabilimenti termali, agriturismi, campeggi e molti altri soggetti del settore

      È stato pubblicato il Decreto interministeriale con il quale viene approvata la nuova misura di supporto alle imprese del settore turistico-ricettivo, ovvero un credito d’imposta del valore massimo di 200.000 euro per interventi di vario tipo effettuati dal 1 gennaio 2020 al 6 novembre 2021.

      1. Chi può beneficiare dell’agevolazione
      2. Quali sono gli interventi ammissibili
      3. Che tipo di agevolazione è prevista
      4. Quali sono le tempistiche e le modalità per la presentazione delle domande

      1. Chi può beneficiare dell’agevolazione?

      Possono beneficiare del credito d’imposta:

      • le strutture ricettive, composte da non meno di 7 camere;
      • gli agriturismi;
      • gli stabilimenti balneari;
      • le strutture ricettive all’aria aperto, quali villaggi turistici, campeggi, parchi di vacanza.

      2. Quali sono gli interventi ammissibili?

      Il Ministero considera ammissibili alle agevolazioni interventi di differenti tipologie, da quelli strutturali (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, restauri, adeguamento per persone portatrici di handicap) a quelli per l’efficientamento energetico o specifici del settore.

      Le spese relative ai seguenti interventi devono essere state sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 6 novembre 2021. L’importo massimo relativo alla spese ammissibili è pari a 307.692 euro

      3. Che tipo di agevolazione è prevista?

      L’agevolazione è concessa nella forma di un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese ammissibili, non cumulabile con altri contributi concessi per gli stessi interventi.

      4. Quali sono le tempistiche e le modalità per la presentazione delle domande?

      I soggetti beneficiari devono presentare domanda al Ministero del turismo, tramite apposita piattaforma, dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del 13 giugno 2022. Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

       

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