Con il nuovo Decreto, aliquota più alta per la formazione 4.0 erogata da soggetti qualificati a partire dal 18 maggio 2022

 

In data 2 maggio 2022, il Governo aveva approvato il Decreto aiuti o Decreto energia, con il quale interveniva sul Credito d’imposta formazione 4.0 alzandone le aliquote, senza però specificare i requisiti per l’applicazione, che sono stati resi noti proprio in questi giorni.

Nello specifico, ricordiamo le variazioni previste dal Decreto aiuti:

Quali sono i requisiti per poter beneficiare dell’aumento delle aliquote del Credito d’imposta Formazione 4.0?

 

1. LE TEMPISTICHE

Il Decreto attuativo appena pubblicato ha definito che solo le spese sostenute dal 18 maggio 2022 in poi saranno interessate alla variazione delle aliquote. Inoltre, non saranno ammessi progetti formativi di durata complessiva inferiore a 24 ore.

2. I SOGGETTI FORMATORI

La formazione 4.0 deve essere erogata da parte di soggetti qualificati, ovvero:

3.  I CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE

Per poter beneficiare della maggiorazione, è necessario che il livello di competenze di base e specifiche dei corsisti sia certificato prima e dopo l’attività formativa riguardante le tecnologie per la trasformazione 4.0 dei processi aziendali. Per l’accertamento iniziale di ogni dipendente, il MiSE ha previsto un questionario standardizzato da somministrare tramite un’apposita piattaforma, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti entro metà agosto da apposito Decreto Direttoriale. L’applicazione della maggiorazione dell’aliquota sarà effettiva solo se, al termine del percorso formativo, il personale dipendente partecipante al corso supererà un test finale con attestato per la certificazione delle competenze acquisite.

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività formative dovranno essere modulate sulla base delle competenze di base e specifiche possedute inizialmente dai soggetti da formare e facendo riferimento a specifici moduli che saranno definiti da apposito decreto direttoriale. I corsi potranno essere erogati, per intero o in parte, anche in modalità e-learning, previa predisposizione di apposite modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e per la verifica dei risultati raggiunti.

 

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