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Formazione Archivi - Pellegrino Consulting Services

Webinar – Piano Transizione 5.0

By Eventi

A quattro mesi dalla promulgazione del Decreto-Legge 19 del 2 marzo 2024, è stata diffusa quella che sembra essere la versione definitiva del Decreto attuativo, ora in fase di esame presso la Corte dei Conti.

Questa versione presenta alcune novità rispetto alla bozza di giugno. Per chiarire queste differenze e approfondire il tema del Piano Transizione 5.0, abbiamo ritenuto opportuno organizzare un webinar. Durante l’evento verranno esaminati gli aspetti del decreto che possono essere supportati dall’esperienza dei nostri esperti in finanza agevolata.

Il webinar gratuito si terrà giovedi 11 luglio 2024 ore 14:30 faremo chiarezza in un periodo particolarmente delicato e incerto per imprenditori e professionisti.

Il webinar si terrà Online su Microsoft Teams. Per partecipare è necessario compilare il seguente form.





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    Piano Transizione 5.0

    By Articoli

    A distanza di quattro mesi dal Decreto-Legge 19 del 2 marzo 2024 è stata diffusa quella che sembrerebbe essere la versione definitiva del Decreto attuativo che sarà vagliato dalla Corte dei conti.

    In questa versione sono presenti delle novità rispetto alla bozza di giugno (Per leggere l’articolo clicca qui), vediamo insieme le principali novità.

    DNSH

    È stata attenuata la disciplina “Do No Significant Harm” (DNSH), che mira a garantire che gli investimenti non danneggino significativamente l’ambiente. La versione finale del decreto introduce deroghe specifiche che rendono questo criterio meno stringente per alcuni settori industriali.

    Questo significa che più progetti potranno beneficiare dei finanziamenti, pur non rispettano completamente i criteri DNSH, purché apportino significativi benefici ambientali complessivi. Questa modifica è pensata per bilanciare l’urgenza della transizione ecologica con la necessità di sostenere la competitività delle imprese italiane.

    Anche gli impianti per la produzione di energia termica tra gli investimenti trainati

    Il decreto amplia il ventaglio delle fonti rinnovabili ammissibili.

    Oltre ai gruppi di generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, la nuova bozza del decreto del Piano Transizione 5.0, che sembrerebbe essere la versione definitiva, include i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

    Inoltre, il nuovo decreto inserisce gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata o certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile.

    Ridefinizione dell’elenco dei Certificatori

    Oltre agli enti accreditati (EGE ed ESCo) la bozza precedente prevedeva che le certificazioni del risparmio energetico potessero essere redatte da ingegneri in possesso di alcuni diplomi di laurea e da Organismi Di Valutazione Della Conformità Accreditati secondo alcuni standard UNI EN ISO.

    Nella nuova versione del Piano Transizione 5.0 vengono esclusi gli Organismi Di Valutazione ed ampliata la platea a tutti gli ingegneri iscritti alla sezione A degli albi professionali con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

    Le altre novità

    • Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: nella prima versione del decreto veniva richiesto di allacciare l’impianto alla rete elettrica, nella nuova versione dovrà essere messo in funzione entro un anno;
    • Data di completamento del progetto di investimento: i programmi di formazione saranno considerati conclusi alla data del sostenimento dell’esame finale e non più alla data del rilascio dell’attestazione;
    • Controlli: tutti i controlli sono demandati al GSE.

    Ti piacerebbe avere maggiori informazioni sul decreto attuativo del piano Transizione 5.0? Parla con uno dei nostri consulenti oggi stesso. Contattaci

    Novità Credito d’Imposta 4.0 e Formazione 4.0 – aumento delle aliquote dell’agevolazione

    By Bandi

    Con il Decreto energia, aumento del credito d’imposta legato alla transizione digitale

    Il Governo ha approvato in data 2 maggio il “Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (denominato anche Decreto aiuti o Decreto energia), con il quale interviene su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.

    Le novità, ancora da confermare da apposito Decreto, consistono nell’aumento delle aliquote relative alle due misure:

    NOVITÀ ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA 4.0

    Per tutti gli investimenti in beni immateriali 4.0, cioè i software presenti nell’allegato B, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è previsto un aumento del credito d’imposta dal 20% al 50%. Saranno accettati anche gli investimenti terminati entro il 30 giugno 2023, purché entro il 31 dicembre di quest’anno il relativo ordine risulti approvato dal venditore e sia avvenuto il pagamento con acconto del 20% del costo di acquisizione.

    Scopri di più

     

    NOVITÀ ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

    Nel caso della formazione 4.0, è previsto un aumento delle aliquote in tal misura:

    • Micro e piccole imprese: credito d’imposta passa dal 50% al 70% delle spese ammissibili fino a € 300.000 annui;
    • Medie imprese: credito d’imposta passa dal 40% al 50% delle spese ammissibili fino a € 250.000 annui;
    • Grandi: credito d’imposta pari al 30% delle spese ammissibili fino a € 250.000 annui.

    Tale modifica è valida a una condizione presente sui soggetti formatori, ovvero “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti vigenti”.

    Nel caso non fossero rispettata la condizione relativa al Soggetto qualificato e/o per i casi di formazione interna, la formazione è rimodulata come segue:
    – 45% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
    – 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
    – 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

     

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