Con il Decreto energia, aumento del credito d’imposta legato alla transizione digitale
Il Governo ha approvato in data 2 maggio il “Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (denominato anche Decreto aiuti o Decreto energia), con il quale interviene su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.
Le novità, ancora da confermare da apposito Decreto, consistono nell’aumento delle aliquote relative alle due misure:
NOVITÀ ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA 4.0
Per tutti gli investimenti in beni immateriali 4.0, cioè i software presenti nell’allegato B, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è previsto un aumento del credito d’imposta dal 20% al 50%. Saranno accettati anche gli investimenti terminati entro il 30 giugno 2023, purché entro il 31 dicembre di quest’anno il relativo ordine risulti approvato dal venditore e sia avvenuto il pagamento con acconto del 20% del costo di acquisizione.
NOVITÀ ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Nel caso della formazione 4.0, è previsto un aumento delle aliquote in tal misura:
- Micro e piccole imprese: credito d’imposta passa dal 50% al 70% delle spese ammissibili fino a € 300.000 annui;
- Medie imprese: credito d’imposta passa dal 40% al 50% delle spese ammissibili fino a € 250.000 annui;
- Grandi: credito d’imposta pari al 30% delle spese ammissibili fino a € 250.000 annui.
Tale modifica è valida a una condizione presente sui soggetti formatori, ovvero “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti vigenti”.
Nel caso non fossero rispettata la condizione relativa al Soggetto qualificato e/o per i casi di formazione interna, la formazione è rimodulata come segue:
– 45% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
– 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
– 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.